Art. 11.
(Incentivi per il risparmio idrico nel settore agricolo).

      1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole, singole o associate, ai consorzi di imprese agricole, ovvero alle società che offrono e gestiscono servizi idrici, che prevedono la partecipazione di aziende municipalizzate o di altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti con un recupero idrico di almeno il 30 per cento, nella misura massima del 55 per

 

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cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.
      2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, su delibera del CIPE.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori finalizzati all'individuazione dei soggetti e degli strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale delle risorse idriche.